VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta l'istanza in data 12 novembre 1931 con cui i podesta' di Milano e di San Donato Milanese chiedono concordemente il distacco dal primo e l'aggregazione al secondo di detti Comuni del territorio comprendente le cascine denominate Nuova, San Donato, Accessio, Bagnolo, Tecchione, Soregherio, Bosco, Poasco e Ronco; Vedute le deliberazioni del podesta' di San Donato Milanese in data 14 luglio 1929, 12 aprile 1930 e 25 aprile 1931 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 luglio 1931); la deliberazione 25 settembre 1931 del podesta' di Milano; il progetto di delimitazione del territorio su indicato, vistato in data 25 gennaio 1932 dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano, nonche' i pareri espressi dal preside della provincia di Milano, con deliberazione 26 gennaio 1932, ratificata dal Rettorato il 22 febbraio 1932, e dalla Giunta provinciale in seduta del 17 dello stesso mese; Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 28 giugno 1932 si intende nel presente decreto riportato; Veduti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonche' la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La parte del territorio del comune di Milano, comprendente le cascine denominate Nuova, San Donato, Accessio, Bagnolo, Tecchione, Soregherio, Bosco, Poasco e Ronco, e' aggregata al comune di San Donato Milanese. Tale aggregazione si intende effettuata alle condizioni fissate con le surriferite deliberazioni podestarili.